Art. 2.
(Disciplina generale delle locazioni).

      1. La locazione a canone speciale è riservata a persone o a nuclei familiari il cui reddito annuo personale o complessivo, in caso di nuclei familiari, con le eventuali detrazioni stabilite dalla regione, è superiore a quello massimo previsto per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo massimo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano gli alloggi, che può differenziare tale importo in funzione della tensione abitativa esistente nei diversi comuni e del relativo andamento del mercato delle locazioni nonché in funzione dell'appartenenza dei conduttori a particolari categorie, quali giovani coppie, anziani, persone singole, operai e impiegati di particolari categorie.
      2. I programmi di cui al capo III possono prevedere l'accesso alla locazione a canone commisurato alla retribuzione

 

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anche di persone o di nuclei familiari con reddito annuo inferiore a quello minimo di cui al comma 1.
      3. Il possesso del requisito reddituale deve essere verificato, sulla base di una specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da produrre all'atto della stipulazione del contratto di locazione nonché, in ciascun anno del rapporto di locazione, entro il 30 settembre. A quest'ultimo fine, il conduttore è tenuto a far pervenire al locatore, nel termine suddetto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito, proprio, se persona singola, o complessivo del nucleo familiare, goduto nell'anno solare precedente, ferma restando la facoltà del locatore, o del comune, in sede di verifica, di chiedere, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la relativa documentazione; il conduttore è tenuto a produrre la documentazione richiesta non oltre un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Qualora la dichiarazione non sia presentata nel citato termine o nel mese successivo al sollecito, che il locatore è tenuto a rivolgere al conduttore in caso di mancata tempestiva presentazione, oppure qualora non sia consegnata al locatore, nel termine indicato dal presente comma, la documentazione da questo richiesta oppure il reddito superi la soglia massima di cui al comma 1, il rapporto di locazione è risolto di diritto con effetto dal 1o ottobre dell'anno solare successivo, salvo quanto stabilito al riguardo dall'articolo 15, dalla convenzione o dal programma di cui ai capi II e III.
      4. In caso di mancato rilascio dell'alloggio, lo sfratto deve essere eseguito dal competente ufficiale giudiziario entro i due mesi successivi alla richiesta che il locatore, previa verifica e asseverazione del competente servizio comunale, presentata all'ufficiale giudiziario stesso, senza necessità di previi provvedimenti di convalida e di rilascio e senza possibilità di proroghe.
      5. Il rapporto di locazione è risolto di diritto, con i medesimi effetti di cui ai commi 3 e 4, anche nel caso in cui il
 

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conduttore o un suo familiare convivente venga a disporre in proprietà, in comodato, in usufrutto, in locazione o in diritto di abitazione, di un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze abitative del conduttore e del suo eventuale nucleo familiare; a tale fine, il conduttore deve, nella dichiarazione annuale prevista al comma 3, attestare anche che né egli né alcuno dei suoi familiari conviventi dispongono, ad alcuno dei titoli indicati dal presente comma, di altro alloggio idoneo.